LO STATUTO DI ASSOCIAZIONE KIARA

Il nostro Atto Costitutivo

Associazione KIARA
Art 1) È costituita un’associazione denominata “Associazione KIARA”
ha sede in Via Adige 32 -00199 Roma si potrà modificare tale sede e/o istituire sedi secondarie con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2) L’associazione è apolitica e non ha fini di lucro è aperta a tutti, nel rispetto della libertà di culto ed espressione religiosa, come sancito dalla Costituzione Italiana; si propone di promuovere lo studio, il sostegno scientifico e sanitario, la diffusione di qualsiasi forma di relazione d’aiuto, l’educazione e l’assistenza personalizzata per la tutela della salute e del benessere, la formazione anche attraverso la collaborazione di terzi, creare una nuovo rapporto con la cultura in tutte le sue forme ed espressioni per favorire l’armonizzazione dell’essere umano e sostenere la relazione e l’equilibrio con i regni di natura; diffondere tutte le forme dell’arte, migliorare il linguaggio corporeo, promuovere lo sviluppo spirituale dell’uomo, istituire laboratori e percorsi formativi per lo sviluppo della creatività individuale, promuovere una corretta educazione alimentazione; occuparsi di situazioni di disagio sociale; di intraprendere ogni attività utile al raggiungimento dello scopo sociale.
Lo scopo sociale è il seguente: sviluppare la consapevolezza, la responsabilità e l’autonomia di ogni persona, ponendo attenzione e facendo emergere le proprie risorse, qualità e talenti, utili al proprio scopo di vita, inclusa la scelta di come voler essere accompagnata nel fine vita.

Art 3) Il raggiungimento dello scopo sociale avverrà attraverso:

  • l’accoglienza, l’ascolto e l’accettazione incondizionata positiva della persona per favorire
    l’espressione delle qualità e dei talenti; attraverso momenti di incontri individuali e /o di gruppo
    dove è possibile interagire per raggiungere l’armonia, la bellezza, l’amore incondizionato, la
    cooperazione, sviluppando valori universali come il bene comune, l’attività di gruppo e i retti
    rapporti;
  • l’accompagnamento alla ricerca e alla scoperta dell’aspetto spirituale presente in ogni
    persona, attraverso percorsi esperienziali che permettano il contatto con la propria essenza;
  • la presa in carico di persone con problematiche emotive-psicologiche, fisiche, acute o croniche, accompagnandole alla consapevolezza e all’autonomia della gestione del proprio percorso di cura/guarigione attraverso tutte le discipline scientifiche-psicologiche-sociali-assistenziali, con una visione olistica della persona;
  • la preparazione della persona ad interventi chirurgici e procedure interventistiche per sviluppare e utilizzare le proprie risorse e potenzialità per vivere al meglio l’evento traumatico;
  • l’accompagnamento al fine vita;
  • l’educazione sanitaria, terapeutica e sociale come guida al cambiamento degli stili di vita per ridurre e prevenire disagi e malattie, migliorandone lo stato di salute, incluso il rapporto con i regni e l’ambiente;
  • l’educazione ad una alimentazione sana e equilibrata;
  • l’apertura di centri di cura e di terapie mediche, psicologiche, riabilitative, educative, nutrizionali e di medicina olistica;
  • la diffusione del modello di riferimento “Modello I.A.R.A.” nei settori dell’educazione, sanitario, psicologico, organizzativo, sociale, culturale, aziendale, a tutte le associazioni di categorie imprenditoriali e nella progettazione pastorale parrocchiale;
  • la realizzazione di seminari formativi, corsi specifici e di perfezionamento, organizzazione di incontri, conferenze e convegni sia nazionali sia internazionali;
  • l’ideazione e lo sviluppo di progetti per rispondere alle situazioni di disagio sociale;
  • la promozione di iniziative editoriali e divulgative (a titolo esemplificativo e non esaustivo scritti, opuscoli, dispense, articoli, ricerche scientifiche) legate ai principi attinenti agli scopi dell’Associazione;
  • la creazione di scuole connesse alle discipline inerenti allo scopo dell’Associazione;
  • la promozione di relazioni, scambi, collegamenti ed attività con altre organizzazioni che si occupano di temi analoghi.

Art.4) I mezzi finanziari ed il patrimonio dell’associazione sono costituiti da:

  • quote annuali dei soci;
  • proventi dalle iniziative sociali;
  • contributi percepiti per l’attività espletata per il raggiungimento dello scopo sociale;
  • contributi e/o donazioni finalizzate;
  • introiti per manifestazioni, conferenze e seminari;
  • distribuzione e pubblicazione di opere significative;
  • ogni altro provento o contributo derivante anche per disposizione di legge;
  • beni mobili ed immobili acquistati nei modi di legge;
  • rendite patrimoniali anche per lasciti;
  • ogni altro provento e contributo ricevuto in relazione alle attività dell’associazione.

Art.5) L’associazione in conformità con le finalità non di lucro, non può realizzare né distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale durante la normale attività, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo esercizio sociale saranno
destinate all’incremento dello scopo sociale.

Art.6) L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il funzionamento, lo sviluppo, la continuità e la regolamentazione dell’associazione sono regolati da quanto previsto dal presente statuto; l’applicazione del regolamento sarà predisposto dal Consiglio Direttivo ed
approvato dall’assemblea ordinaria.

Art.7) Dell’associazione fanno parte tutti coloro che, avendone i requisiti, chiedono di parteciparvi quale soci.
Essi si distinguono in tre categorie:

  • socio fondatore
  • socio ordinario
  • socio aggregato
  • socio sostenitore
  • socio onorario

Sono soci fondatori i membri presenti alla costituzione; sono soci ordinari tutti coloro che presentano richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà verificare l’impegno attivo alla vita dell’associazione;
Sono soci aggregati tutti coloro che frequentano le scuole e/o i corsi e gruppi di studio, e che partecipano ad eventi proposti dall’associazione;
Sono soci sostenitori tutti coloro che, oltre ad aderire ai principi e agli ideali dell’associazione, si impegnano a sostenere attivamente la vita dell’associazione con energia lavoro e/o energia denaro.
Sono soci onorari tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere che, ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi sociali, culturali o ambientali, sono chiamati a partecipare alla vita dell’Associazione. Esse sono esenti dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri nell’ambito dell’associazione, è temporaneamente sospesa la temporaneità della qualifica di socio ordinario se non in regola con le quote annuali. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni esclusione per morosità protrattasi oltre i termini stabiliti
dal regolamento, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari e comunque per gravi motivi; la decisione di esclusione sarà sancita dal Consiglio Direttivo.
Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili; i soci che siano stati esclusi o, comunque, abbiano cessato di appartenere all’associazione per qualunque motivo non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8) Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • i Consiglieri.

Art. 9) I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile, mediante idonea e comprovante convocazione, che dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per la riunione, l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art.10) L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. In via ordinaria dovrà:

  • approvare i rendiconti economici – finanziari, i bilanci preventivi e consuntivi;
  • eleggere tra i soci i componenti il Consiglio Direttivo;
  • acquistare e vendere immobili;
  • deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno che non siano riservati alla competenza dell’assemblea straordinaria.

Hanno diritto d’intervenire all’assemblea tutti i soci di ogni categoria, in regola con il pagamento della quota sociale annua dell’associazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto; il socio potrà essere rappresentato da un altro socio, a mezzo delega sottoscritta; ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Per le assemblee che deliberano modifiche dello statuto o per lo scioglimento dell’associazione il verbale può non essere redatto da un notaio, salvo se richiesto dalla maggioranza assoluta dei soci.

Art. 11) L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere assembleari sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, a parità dei voti è prevalente il voto del Presidente. Per votazioni di nomine cariche sociali servono
i voti della meta più uno dei soci. Nelle votazioni riguardanti l’approvazione dei bilanci sociali i soci membri del Consiglio Direttivo dovranno astenersi dal voto. L’assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, con le stesso modalità di cui all’art. 9, sugli argomenti che per l’urgenza e la straordinarietà non siano di competenza dell’assemblea ordinaria o del Consiglio
Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto, per lo scioglimento dell’associazione e l’alienazione del patrimonio sociale potrà deliberare con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art.12) L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto almeno da cinque membri rieleggibili, eletti dall’assemblea dei soci che potranno rimanere in carica per tre anni salvo revoche o dimissioni volontarie; per qualsiasi ragione venisse a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, questi provvederà a sostituirlo chiedendone la convalida alla prima assemblea
dei soci successiva.

Art.13) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina, se non già deliberata la composizione dall’assemblea dei soci, il Vice Presidente il Segretario, il Tesoriere e i consiglieri; restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e, comunque, almeno quattro volte l’anno, e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio stesso.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti, in caso di parità è prevalente il voto del consigliere più anziano.
Per tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; se richiesto i soci possono prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Ad esso spettano i poteri di ordinaria amministrazione e quelli che di volta in volta gli siano delegati dall’assemblea dei soci. Il presidente ha l’obbligo di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea e di redigere il regolamento e di verificarne l’attuazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà altresì:

  • dirigere la vita dell’associazione stabilendone annualmente le attività;
  • determinare le quote associative, le quote di partecipazione ai corsi ed eventuali contributi
    straordinari;
  • ammettere nuovi soci, deliberare l’esclusione per una delle cause di cui all’art.7;
  • riconoscere e stabilire il regolamento per l’ammissione dei soci sostenitori, soci onorari e per il passaggio da socio aggregato a socio ordinario;
  • deliberare l’apertura di nuove sedi ed eventuali modifiche della sede sociale;
  • deliberare ogni provvedimento relativo ai rapporti di lavoro di qualsiasi natura, professionale e/o di subordinazione, stabilendone funzioni, compensi;
  • redigere i rendiconto economici e finanziari, i bilanci preventivi e consuntivi e relazioni da presentare annualmente all’assemblea dei soci;
  • deliberare tutto quanto rientra direttamente o indirettamente nell’ oggetto e negli scopi sociali.

Art. 15) Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio, rappresenta l’associazione verso terzi ed in giudizio, ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in assenza o impedimento di quest’ultimo la firma sociale spetta al consigliere più anziano nominato dal Consiglio, che in tal caso potrà validamente deliberare con la maggioranza del 3/5 dei componenti.

Art.16) Il Segretario e il Tesoriere possono coesistere anche nella stessa persona se non nominati disgiuntamente; il Segretario – Tesoriere, seguendo le decisioni del Consiglio Direttivo, ha il compito di eseguire tutti gli atti amministrativi, contabili dell’associazione, di custodire i registri, gli archivi e i beni patrimoniali, di provvedere alla stesura e alla firma dei verbali del
Consiglio Direttivo e dell’assemblea ordinaria dei soci, provvedere alla regolare tenuta del registro soci, allo stato delle liquidità finanziarie; assume la responsabilità della tenuta economico- finanziaria dell’associazione, dovrà dare almeno ogni tre mesi relazione e rendiconto della situazione economica, finanziaria e gestionale al Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del segretario – tesoriere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci sono redatti e sottoscritti da un Consigliere appositamente nominato dal Consiglio stesso

Art.17) In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri. Il patrimonio dell’associazione residuo allo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18) Tutte le eventuali controversie tra soci, e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno decise, inappellabilmente e senza nessuna forma di procedura, da un collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla disposizioni delle leggi e normativa vigente.

Firmato
Il Presidente
Il Vice presidente
Il Segretario – Il Tesoriere
1° Consigliere
2° Consigliere